È aperta la raccolta di firme per due referendum abrogativi sulla normativa italiana in materia di caccia. Gli elettori possono sottoscrivere le proposte online attraverso la piattaforma del Ministero della Giustizia, utilizzando le proprie credenziali Spid oppure la Carta d’identità elettronica.
Il primo quesito riguarda l’abrogazione parziale dell’articolo 842 del Codice civile. La norma consente ai cacciatori muniti di regolare licenza di accedere ai fondi privati, fatta eccezione per i casi e le condizioni stabiliti dalla legge. Se la proposta superasse tutti i passaggi previsti e fosse approvata dagli elettori, i proprietari dei terreni potrebbero impedire l’accesso ai cacciatori senza dover rispettare gli attuali limiti.
I contenuti delle proposte
Il secondo quesito interviene invece sull’articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale. L’iniziativa punta a eliminare il riferimento alla caccia e la clausola relativa alle altre leggi speciali in materia di animali contenuti nella disposizione.
Le due sottoscrizioni devono essere effettuate separatamente. Per aderire, l’elettore deve entrare nella piattaforma del Ministero della Giustizia, aprire la pagina dedicata all’iniziativa, selezionare Sostieni iniziativa e confermare la firma. Il portale è raggiungibile all’indirizzo https://firmereferendum.giustizia.it.
Scadenza e verifiche
Le pagine dedicate ai due quesiti sono identificate dai numeri 7300000, relativo all’accesso dei cacciatori ai fondi privati, e 7300001, relativo all’articolo 19-ter. I collegamenti ufficiali sono https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/7300000 e https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/7300001.
La raccolta terminerà il 30 settembre 2026. Se ciascuna richiesta raggiungerà almeno 500mila firme valide, la documentazione passerà all’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, che procederà alle verifiche previste. Successivamente sarà la Corte costituzionale a esprimersi sull’ammissibilità dei quesiti. Soltanto al termine di questi passaggi potrà essere indetta la consultazione popolare.